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Ma il comparto Sicurezza è garantito o no?

La risposta a questa domanda che molti aderenti ci hanno rivolto dopo aver letto la Comunicazione Periodica 2010.

Alcuni aderenti ci hanno interpellato in merito alla questione del perchè il comparto Sicurezza nel 2010 abbia fatto registrare un segno negativo, attestandosi a – 0,24%, pur essendo definito comparto con garanzia di rendimento minimo pari a quella del TFR accantonato in azienda. 

Confermiamo la correttezza delle informazioni fornite al momento dell’adesione a Cooperlavoro e della scelta del comparto Sicurezza. Tale comparto è, infatti, assistito da una garanzia contrattuale di rendimento minimo che, nel caso di Cooperlavoro, è pari al rendimento annuo composto del TFR accantonato in azienda.

Il valore esposto nella Comunicazione Periodica è quello ottenuto dalla gestione finanziaria  (riportato alla lettera d) della tabella “Entrate e Uscite” della Comunicazione periodica), valore che può essere inferiore o superiore a quello garantito.

Nel corso del 2010 il rendimento legale del TFR si è attestato al 2,61% (vd. pag. 4 di 6 della Comunicazione periodica per l’anno 2010). Qualora un aderente fosse uscito per pensionamento al 31/12/2010 ovvero avesse richiesto una prestazione al Fondo per uno degli eventi descritti di seguito, la sua posizione sarebbe stata integrata della differenza tra il controvalore ottenuto a quella data dalla gestione finanziaria e il rendimento annuo composto ottenuto dal TFR dal momento dell'adesione a quello dell’uscita.

1. Che cosa viene effettivamente garantito, qual è l’oggetto della garanzia?

L’importo minimo garantito, vale a dire il capitale minimo da restituire all’aderente, è rappresentato dalla somma dei contributi versati al Fondo, decurtata dei costi posti direttamente a carico degli aderenti (in Cooperlavoro, la quota associativa annuale di Euro 18 e, in caso di esercizio di una prerogativa individuale, quale ad esempio la richiesta di anticipazione ecc., la spesa di Euro 12).

In aggiunta alla restituzione del capitale minimo garantito, il comparto Sicurezza garantisce un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione del TFR.

2. Quando scatta la garanzia?

La garanzia opera nei seguenti casi:

- alla scadenza della Convenzione di gestione stipulata da Cooperlavoro con Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.va, fissata al 31/12/2015 (c.d. garanzia a scadenza); a quella data, se necessario, tutte le posizioni verranno integrate dal gestore fino a raggiungere il valore garantito;

- prima della scadenza della Convenzione, qualora si realizzi in capo agli aderenti al comparto Sicurezza uno dei seguenti eventi (c.d. garanzia per eventi):

  • esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, sia in capitale che in rendita;
  • riscatto per decesso, sulle somme spettanti agli eredi ovvero ai beneficiari designati;
  • riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • riscatto per cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi;
  • anticipazioni per spese sanitarie.

3. Quando non scatta la garanzia?

La garanzia non opera in tutti i casi in cui l'aderente esercita opzioni "volontarie", ad esempio in caso di:

  • riscatto per perdita dei requisiti prima del pensionamento;
  • trasferimento ad altra forma di previdenza;
  • richiesta di anticipazioni diverse da quella per spese sanitarie.

Per ulteriori approfondimenti La invitiamo a consultare la Nota informativa (pagg. 10 se segg.), disponibile sul sito web www.cooperlavoro.it  

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