Adesione
1 - La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, con nota n.2533 del 14 maggio 1999, si è pronunciata sull'ambito dei destinatari dei fondi pensione aperti.
1.1 - Così, in merito alla facoltà di adesione individuale a fondi aperti, non devono ricorrere le condizioni ostative di cui al combinato disposto ex art.9, comma 2, primo inciso, e art.3, comma 1, d.lgs. 124/1993.
1.1.1 - Quanto ai lavoratori dipendenti, non deve dunque essere stato posto in essere un accordo istitutivo di una forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore stesso abbia diritto a partecipare in base all'assetto normativo che regola il proprio rapporto di lavoro (adesione del datore all'associazione firmataria dell'accordo, forme di rinvio espresso o tacito alla disciplina contrattuale)firmatarie), o in via esclusiva o in alternativa ad altro fondo chiuso, per escludere la facoltà di adesione individuale di un lavoratore dipendente da quella cooperativa ad un fondo aperto.
1.1.2 - Quanto ai soci lavoratori si potrebbe ritenere applicabile per analogia quanto affermato dalla Commissione di garanzia per i lavoratori autonomi: la condizione impeditiva dell'adesione al fondo aperto va individuata nell'adesione del singolo lavoratore ... all'accordo fra lavoratori promosso da sindacato o associazione di livello almeno regionale (adesione che si concretizza nella sottoscrizione dell'accordo istitutivo ovvero nella successiva adesione al relativo fondo negoziale).
Ove tuttavia l'assemblea della cooperativa abbia deliberato l'adesione a Cooperlavoro, tanto basta per escludere una facoltà di adesione del singolo ad un fondo aperto: la delibera assembleare è infatti un accordo tra soci, come tale di per sè preclusivo dell'adesione individuale a fondi aperti.
1.2 - Per quel che concerne, infine, la facoltà di adesione su base collettiva si deve ritenere preclusa la posiibilità da parte delle fonti istitutive di cui all'art. 3 del d.lgs. 124/93 di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, laddove già esistano accordi istitutivi di fondi pensione di carattere negoziale che si applichino ... ai lavoratori ... interessati (dalla nota cit.)
1.2.1 - Ciò implica che l'assemblea di una cooperativa non possa decidere di far aderire collettivamente i soci o i lavoratori dipendenti ad un fondo aperto dopo il 6 maggio 1998, data di sottoscrizione del protocollo di coordinamento tra le Centrali Cooperative e le Confederazioni Sindacali in ordine alla esecutività degli accordi istitutivi di Cooperlavoro (art.9, co.2, secondo inciso).
In via subordinata si può ritenere come momento preclusivo la data di nomina dell'Organo di amministrazione provvisorio di Cooperlavoro, che ha il compito di raccogliere le adesioni, previa autorizzazione della scheda informativa, secondo quanto previsto dalla Commissione di vigilanza nella nota del 22.10.97
1.2.2 - Detta preclusione non opera per le cooperative che non aderiscono alle Centrali cooperative della Lega, delle Confcooperative e dell'Agci: per esse infatti le delibere delle predette Centrali, istitutive di Cooperlavoro, non sono comunque operanti, ai sensi della menzionata disposizione legislativa e dei principi generali in materia di libertà sindacale.
1.2.3 - La preclusione invece è operativa ove una cooperativa, aderente alle predette centrali, stipuli un accordo sindacale aziendale dettante norme di adesione ad un fondo aperto.
Detto accordo infatti non è di livello nazionale, come richiesto dalla legge (art.3, co. 1, lett.c-bis).
Ove poi detto accordo sia sottoscritto da sindacati territoriali aderenti a Cgil, Cisl e Uil, firmatari dell'Accordo su Cooperlavoro, occorre verificare se i rispettivi statuti associativi facoltizzino gli accordi di deroga. In caso negativo mancherebbe il potere negoziale in capo ai sindacati territoriali (Cass.n.4517/1986, Est.Fanelli).
1.2.4 - E' appena il caso di aggiungere che accordi locali da parte di cooperative associate alle Centrali oltrechè essere illegittime (con l'effetto di rendere prive di effetto l'adesione individuale e la contribuzione successivamente versata) possono essere sanzionate con sanzioni endo-sindacali (nei rapporti interni tra Centrale e cooperativa) o con sanzioni disposte dalla COVIP verso il fondo aperto, previa l'inutile diffida notificata alla medesima.
1.1 - L'art. 2, d.lgs. 21 aprile 1993 n.124, prevede che Forme pensionistiche complementari possono essere istituite ... per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate (co.1, lett.B-bis) ... in regime di contribuzione definita (co.2, lett.a).
D'altra parte l'art. 3 del medesimo decreto prevede che le fonti istitutive delle forme pensionistiche siano distinte rispettivamente per i lavoratori e per i soci lavoratori: le prime sono date da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro (co.1, lett.a).
Le seconde sono date da accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (co.1, lett. C-bis).
1.2 - Poichè le fonti istitutive sono distinte, ne consegue che i soci delle cooperative non possono accedere ad un Fondo istitutivo da una fonte diversa da quella loro propria, pena la violazione delle predette norme.
E' pur vero che il sistema della previdenza complementare è retto dal principio della libertà di adesione individuale (art.3, co.4) e tuttavia tale libertà si può esplicare solo all'interno della medesima categoria, comparto o raggruppamento (art. 2, co.1, lett.a), come identificati dalle fonti istitutive e ancor prima dalla legge.
Nel caso di specie, si ripete, la legge prevede inderogabilmente che la forma pensionistica ed il relativo fondo per i soci siano speciali ed esclusivi per i medesimi, salva l'adesione dei dipendenti delle cooperative. Non è previsto, e dunque è escluso, il fenomeno contrario, di adesione di un socio ad un fondo per i lavoratori dipendenti, in quanto ontologicamente diverso e non comunicante.
D'altra parte spetta a ciascuna fonte istitutiva garantire la libertà di adesione individuale (art.3 cit.), evidentemente dentro l'area applicativa dalle stesse identificata. Onde prima occorre identificare l'area soggettiva di riferimento della fonte istitutiva; poi, dentro tale area, garantire la libertà di adesione. Non anche il contrario.
Di più l'art. 10 consente il trasferimento presso altro fondo pensione solo ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica .. in relazione alla nuova attività: se tanto è previsto per il trasferimento, coerenza vuole che tanto debba valere, ancor più, per l'adesione originaria.
1.3 - Nel caso di specie l'unica forma-fondo istituita per i soci delle cooperative è la Cooperlavoro (v. delibere Lega del 18.2.98, Confcooperative del 21.10.97 e 29.4.98, Agci del 26.2.98) onde ai soci medesimi è consentita la libertà di scelta se aderire o meno alla stessa, e non altro.
I comportamenti di un Fondo per i lavoratori dipendenti, atti ad incentivare l'adesione dei soci di cooperative, se ripetuti malgrado i chiarimenti offerti da Cooperlavoro, possono essere segnalati alla Commissione di Vigilanza per i provvedimenti ritenuti più opportuni.
