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La tassazione delle prestazioni

Le prestazioni maturate dopo il 1 gennaio 2007 (siano esse in rendita o  capitale) sono tassate con un'aliquota del 15%, ridotta dello 0,3 per ogni anno di partecipazione al fondo successivo ai 15 anni con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno 36 anni senza avere esercitato riscatti totali.

La tassazione è applicata alla parte imponibile, principalmente il Tfr e i contributi versati e dedotti, mentre la parte riferibile ai rendimenti non è tassata in quanto già assoggettata ad imposta durante la fase di accumulo.

Nelle tabelle una sintesi della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni.

 

Prestazione
Tassazione
  • Prestazione Pensionistica in capitale e in rendita periodica vitalizia
  • Riscatto del beneficiario o dell'erede in caso di morte
  • Riscatto totale dopo un periodo di disoccupazione superiore ai 48 mesi
  • Riscatto parziale (massimo 50%) dopo un periodo di inoccupazione superiore ai 12 mesi
  • Anticipazioni per spese sanitarie
  • Riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
dal 9% al 15%

Le anticipazioni per la prima casa e per ragioni personali non motivate, il riscatto immediato in caso di cambio lavoro o dimissioni volontaria sono tassati al 23%.

 

Prestazione Tassazione
  • Riscatto volontario per cambio lavoro o dimissioni con perdita dei requisiti di partecipazione
  • Riscatto per licenziamento involontario
  • Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa per sè o per i figli
  • Anticipazione 30% per ragioni personali non motivate
  • Riscatto per pensionamento con meno di 5 anni d'iscrizione al fondo
23%

Per la parte matura dopo il 1 gennaio 2007, tutte le imposte sulle prestazioni sono di tipo “sostitutivo”, cioè definitive e non soggette al ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi o da parte dell’Agenzia dell’Entrate, come avviene invece per il TFR erogato dall’azienda.

Si ricorda che per quanto riguarda la parte di montante maturato fino al 31 dicembre 2006 la tassazione applicata è quella vigente nel periodo di maturazione.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di leggere il "Documento dul regime fiscale" alle gato alla Nota Infromativa.

 

 


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