La tassazione delle prestazioni
Le prestazioni maturate dopo il 1 gennaio 2007 (siano esse in rendita o capitale) sono tassate con un'aliquota del 15%, ridotta dello 0,3 per ogni anno di partecipazione al fondo successivo ai 15 anni con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l’aderente abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno 36 anni senza avere esercitato riscatti totali.
La tassazione è applicata alla parte imponibile, principalmente il Tfr e i contributi versati e dedotti, mentre la parte riferibile ai rendimenti non è tassata in quanto già assoggettata ad imposta durante la fase di accumulo.
Nelle tabelle una sintesi della tassazione applicata alle varie tipologie di prestazioni.
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Prestazione |
Tassazione |
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dal 9% al 15% |
Le anticipazioni per la prima casa e per ragioni personali non motivate, il riscatto immediato in caso di cambio lavoro o dimissioni volontaria sono tassati al 23%.
| Prestazione | Tassazione |
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23% |
Per la parte matura dopo il 1 gennaio 2007, tutte le imposte sulle prestazioni sono di tipo “sostitutivo”, cioè definitive e non soggette al ricalcolo in sede di dichiarazione dei redditi o da parte dell’Agenzia dell’Entrate, come avviene invece per il TFR erogato dall’azienda.
Si ricorda che per quanto riguarda la parte di montante maturato fino al 31 dicembre 2006 la tassazione applicata è quella vigente nel periodo di maturazione.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di leggere il "Documento dul regime fiscale" alle gato alla Nota Infromativa.

