PRESTAZIONI prima del pensionamento
Anche prima del pensionamento è possibile ottenere parte del montante accumulato in alcuni casi particolari.Anticipazioni
L’iscritto al Fondo pensione può chiedere un’anticipazione della posizione individuale accumulata presso Cooperlavoro qualora ricorrano determinati bisogni ed esigenze:
- spese sanitarie, è possibile fare la richiesta in qualsiasi momento e fino al 75% di quanto maturato nel fondo. La prestazione sarà tassata al 15% decrescente dopo 15 anni di partecipazione (fino a un minimo del 9%)
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o interventi di ristrutturazione, è possibile fare richiesta dopo otto anni di iscrizione e fino al 75% del maturato. La prestazione sarà tassata al 23%.
- ulteriori esigenze degli aderenti dopo otto anni di iscrizione e fino al 30% del maturato. La prestazione sarà tassata al 23%.
N.B. Si fa presente che la tassazione esposta si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. In caso di richiesta di anticipazione la prestazione viene erogata partendo dal maturato più "vecchio". Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto.
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ANTICIPAZIONI |
Importo anticipabile |
Quando può essere richiesto |
Imposta Sostitutiva |
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Per spese sanitarie e terapie mediche straordinarie |
75% |
in qualsiasi momento |
9-15% |
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Acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sè o per i figli) |
75% |
dopo 8 anni di iscrizione |
23% |
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Ulteriori esigenze (senza Alcuna documentazione) |
30% |
dopo 8 anni di iscrizione | 23% |
L’iscritto al fondo pensione ha il diritto di ottenere, in tutto o in parte, il montante accumulato nel fondo pensione nei seguenti casi:
- Riscatto totale in caso di:
- cambio lavoro o attività che comporti l’uscita dall’area dei destinatari di Cooperlavoro,
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
- morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica,
- inoccupazione superiore a 48 mesi seguente alla cessazione dell’attività lavorativa.
- accesso al pensionamento con meno di cinque anni d’iscrizione al Fondo.
- Riscatto parziale (fino al 50%) in caso di cessazione dell’attività di lavoro con conseguente in occupazione per un periodo di tempo compreso fra 12 e 48 mesi, procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni.
N.B. Si fa presente che la tassazione esposta si riferisce alla parte di posizione maturata dopo il 1 gennaio 2007, così come prevede il decreto legislativo 252/2005 all'art. 23 comma 5. Su quanto maturato precedentemente al 31 dicembre 2006 si applica la normativa fiscale previgente all'entrata in vigore del suddetto decreto.
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RISCATTI |
Importo anticipabile |
Imposta Sostitutiva |
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Licenziamento volontario |
100% | 23% |
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Licenziamento involontario |
100% | 9-15%* |
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Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 |
100% | 9-15%* |
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Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi |
100% | 9-15%* |
| Cessazione attività lavorativa con inoccupazione tra 12 e 48 mesi, mobilità, CIG oltre 12 mesi | 50% | 9-15%* |
| Morte dell'aderente prima del pensionamento | 100% | 9-15%* |
| Pensionamento con meno di 5 anni d'iscrizione | 100% | 23% |
| *15% diminuito di 0,3% per ciascun anno superiore al 15.mo fino ad un minimo del 9% | ||
Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione, l’iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla forma pensionistica operante nel settore in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro. Se per esempio l’iscritto cambia lavoro e intraprende un’attività in un ambito in cui non opera Cooperlavoro, ma un altro Fondo di categoria, può trasferire la posizione a tale fondo.
Trasferimento volontario
Dopo due anni di iscrizione a Cooperlavoro, l’iscritto potrà trasferire a un altro fondo il montante accumulato.
