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Contribuzione

COME VERSARE I CONTRIBUTI? QUALI LE PROCEDURE IN CASO DI OMISSIONI CONTRIBUTIVE O RITARDO NEI PAGAMENTI?

Contribuzione: le modalità per i versamenti

Per eseguire correttamente la procedura è fondamentale seguire  le indicazioni contenute nelle Modalità Operative per il Versamento della Contribuzione.
L’IBAN da utilizzare per i versamenti è:  IT 62 T 03163 01696 000009220011

  • Prepara la distinta di versamento e spediscila al Fondo unicamente via web.
  • Al termine della procedura di caricamento della distinta di versamento, stampa la richiesta di bonifico. In questo modo sei sicuro che l’importo della distinta coincida esattamente con quello del bonifico.

Il bonifico va fatto il 16 del mese successivo a quello di scadenza del periodo di competenza della distinta (ad esempio 16 aprile per il primo trimestre).
In ogni caso il pagamento deve essere effettuato non oltre il 20 del mese. Se viene effettuato successivamente, anche indicando una valuta anteriore, il fondo potrebbe non avere disponibili effettivamente le somme entro la fine del mese. In questo caso all’iscritto verrebbe assegnato il valore quota del mese successivo (ad esempio pagamento effettuato il 31 luglio, disponibilità per il fondo il 3 agosto, valore quota assegnato il 31 agosto).
Si ricorda che per ritardati pagamenti e mancata assegnazione del valore di quota dovuto, l’azienda è tenuta a riconoscere all’iscritto l’eventuale danno subito per il ritardo. Inoltre se il ritardato pagamento viene effettuato oltre la fine del mese successivo a quello di scadenza il Fondo richiede il pagamento degli interessi moratori ( interesse legale + 3 punti percentuali ). Per maggiori informazioni leggi il Regolamento sulle morosità.
 

Un dipendente vuole variare la percentuale di contribuzione

La richiesta di variazione della contribuzione va fatta dal lavoratore all’ufficio personale entro il 30 novembre (il termine non è perentorio ma solo un indirizzo per l’ordinato svolgersi delle procedure in azienda) tramite la richiesta di variazione della contribuzione.
L’ufficio paghe a partire dal gennaio successivo alla richiesta (o dalla data concordata con il lavoratore) trattiene e versa l’importo richiesto. La variazione dell’importo versato dal lavoratore non comporta di per sé alcuna variazione sul contributo da versarsi a carico azienda.
Non vanno inviate comunicazioni al Fondo, è possibile segnalare, a scopo unicamente informativo, la variazione dell’aliquota nella prima distinta di versamento utile (ultimi tre campi del record dettaglio).
 

Un dipendente vuole sospendere la contribuzione a proprio carico

Ricorda che Il dipendente iscritto a Cooperlavoro che sospende la contribuzione a suo carico perde contestualmente il diritto al contributo da parte del datore di lavoro.
Passi da fare:

  •  Il lavoratore invia la richiesta di sospensione dei versamenti all’ufficio personale e in copia a Cooperlavoro,
  • a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della richiesta non viene fatta più alcuna trattenuta per il contributo a carico lavoratore,
  • non viene quindi effettuato alle scadenze previste alcun versamento di contributi a carico lavoratore e a carico azienda,
  • continua invece ad essere versato il TFR maturando nella stessa misura di prima.


Un dipendente vuole riprendere la contribuzione volontaria dopo averla interrotta

Se un lavoratore ha interrotto il versamento dei contributi a proprio carico a Cooperlavoro e desidera riattivare la contribuzione, deve:

  • inviare la richiesta di riattivazione dei versamenti all’ufficio personale,
  • dal mese successivo (o dalla data concordata con il lavoratore) si preleva la contribuzione dalla busta paga e si versa unitamente al TFR e al contributo a carico azienda,
  • la ripresa dei versamenti a carico lavoratore e azienda annulla automaticamente la sospensione e quindi non si deve fare alcuna comunicazione al Fondo.

 

Contribuzione: lavoratori stagionali ricorrenti

Se un lavoratore stagionale desidera mantenere la posizione aperta nel periodo dell’anno in cui non lavora, per iniziare di nuovo a versare i contributi quando riprenderà il lavoro, può farlo con la Comunicazione di mantenimento della posizione e autorizzazione a riprendere i versamenti in caso di riassunzione.


Contribuzione: Omissioni contributive


I versamenti contributivi vengono effettuati dalle aziende il 16 del mese successivo alla fine del periodo di competenza della contribuzione (di norma il trimestre). Per versamento della contribuzione si deve intendere il pagamento dei contributi accompagnato dall’invio della relativa distinta di contribuzione.
Il service amministrativo procede all’abbinamento automatico fra le distinte di versamento, ricevute esclusivamente via web (procedura di web uploading) e il flusso dei bonifici ricevuti dalla banca depositaria. I movimenti abbinati determinano l’accredito sul conto dell’iscritto tramite assegnazione del numero di quote risultante  dalla divisione fra l’importo del versamento al netto delle spese e il valore assunto dalla quota del comparto d’iscrizione alla fine del mese in cui il versamento è stato riconciliato.
   
I movimenti non abbinati innescano l’avvio della procedura di regolarizzazione. In caso di missione o  ritardo di uno dei due elementi imprescindibili del processo di riconciliazione delle contribuzioni, Il Fondo invia due solleciti mensili e successivamente informa l’iscritto dell’anomalia.
A chiusura dell’operazione si procede ad inviare la richiesta di ristoro delle posizioni degli iscritti e di pagamento degli interessi moratori secondo quanto previsto dal Regolamento di gestione delle anomalie contributive e degli omessi o ritardati pagamenti.
 

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